All’art. 210 del D.lgs. 81/2008 è indicato che “sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 209, il datore di lavoro elabora e applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio”.
Tale elenco non esaustivo può essere meglio esplicitato facendo riferimento al documento prodotto dalla collaborazione fra ISPESL (ora INAIL) e Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro “Prime indicazioni applicative relative al decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII Capi I, II, II, IV, sulla prevenzione e protezione dei rischi dovuti ad agenti fisici sul luogo di lavoro. In base a tale pubblicazione i soggetti sensibili all’esposizione ai campi elettromagnetici risultano essere:
Soggetti portatori di:
- Schegge o frammenti metallici;
- Clip vascolari,
- Valvole cardiache,
- Stent,
- Defibrillatori impiantati,
- Pacemaker cardiaci;
- Pompe di infusione di insulina o altri farmaci;
- Neuro stimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali;
- Distrattori della colonna vertebrale;
- Corpi intrauterini (ad esempio spirale o diaframma);
- Derivazioni spinali o ventricolari, cateteri cardiaci;
- Protesi metalliche di qualunque tipo (es. per pregresse fratture, interventi correttivi articolari, etc.) viti, chiodi, filo, etc.
- Soggetti in stato di gravidanza;
- Soggetti con patologie del SNC, in particolare soggetti epilettici;
- Soggetti con infarto del miocardio recente e con patologie del sistema cardiovascolare.